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STATUTO FONDAZIONE VILLA OBIZZA

Art.1 (Denominazione e sede)

E' costituita, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una fondazione denominata:"Fondazione Villa Obizza ONLUS"(d'ora innanzi per brevità detta anche "Fondazione").La sede istituzionale della Fondazione è stabilita in Comune di Ricengo, in Via Roma n. 8, presso il Municipio.Per funzioni operative e/o di rappresentanza, la Fondazione potrà istituire sedi ulteriori ed uffici in altre località, nel territorio italiano o anche all’estero.La fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.La fondazione è tenuta, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, a far uso della locuzione ONLUS.

Art. 2 (Scopo e attività)

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la seguente finalità:a) promuovere la piena valorizzazione e gestione della Villa Obizza, sita nell'Agro di Ricengo, favorendone la corretta conservazione nel tempo e la pubblica fruizione e contribuendo in tal modo alla tutela di un patrimonio culturale, la cui conservazione e conoscenza sono di interesse pubblico.A tal fine potrà promuovere ogni attività, anche commerciale, finalizzata al perseguimento dello scopo statutario, in particolare raccogliendo fondi pubblici e privati da indirizzare ai predetti scopi e promuovendo studi, ricerche, pubblicazioni, mostre, convegni e manifestazioni culturali.

2.2 Per il raggiungimento dello scopo e delle finalità di cui sopra, la Fondazione svolge, direttamente o indirettamente, le seguenti attività:a) conserva e valorizza il patrimonio di Villa Obizza;b) raccoglie fondi pubblici e privati da indirizzare al predetto scopo;c) promuove studi, ricerche, pubblicazioni, mostre, convegni e manifestazioni culturali.La Fondazione potrà operare autonomamente od in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche di ricerca, istruzione e formazione, nonché con altre fondazioni, associazioni, imprese e singoli cittadini.La Fondazione potrà altresì concedere il patrocinio ad iniziative coerenti con i suoi scopi statutari.

2.3 Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute utili ed idonee ovvero di supporto. A solo titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:a) stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche allo scopo di ottenere il finanziamento delle attività, nel caso tramite l’assunzione di prestiti o mutui, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto in proprietà o diritto di superficie di immobili, la sottoscrizione di convenzioni in genere con enti pubblici e privati, nonché compiere ogni operazione immobiliare, finanziaria e commerciale ritenuta utile al perseguimento delle finalità istituzionali;b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria, o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo;c) promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al raggiungimento di finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione;d) collaborare con enti ed istituzioni, pubbliche o private, italiane o estere, comunitarie o internazionali, per lo svolgimento di attività ritenuti utili al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.4 E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate al precedente comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 (Durata)

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 4 (Fondo patrimoniale e mezzi finanziari disponibili)

4.1 Il fondo patrimoniale della Fondazione è costituito dal patrimonio iniziale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

4.2 Sono inoltre imputati al fondo patrimoniale:

a) apporti in denaro, beni mobili e immobili conferiti successivamente;

b) ulteriori apporti in denaro, beni immobili e mobili di altri soggetti, che, in conformità della legge, pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio o vengano conferiti in conto patrimonio con delibera del Consiglio d’Amministrazione;

c) contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nonché contributi, sovvenzioni ed elargizioni fatte in conformità della legge da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

d) eventuali eccedenze di gestione.

Art. 5 (Proventi)

5.1 La Fondazione realizza le proprie finalità con i seguenti mezzi finanziari:

a) rendite derivanti dal patrimonio di cui dispone e di quelle di eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni varie;

b) contributi pubblici e liberalità private espressamente destinate alle attività dell’esercizio;

c) contributo annuale erogato dai soci ordinari nella misura stabilita dal Collegio dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione;

d) contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione, nonché dai contributi dei Sostenitori, ordinari e straordinari, temporanei e perpetui;

e) contribuzioni, dai lasciti e dalle donazioni che perverranno alla Fondazione, in qualunque  forma ed a qualunque titolo, che il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato di destinare a patrimonio;

f) eventuali introiti provenienti dall’attività statutaria ed eventuali avanzi di gestione;

g) benefici derivanti dall'effettuazione di attività istituzionali della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato di destinare a patrimonio;

h) somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento patrimoniale per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

i) contributi di enti o organi regionali, statali ed internazionali, sempre salve le specifiche indicazioni degli stessi;

l) da ogni altro eventuale contributo, sovvenzione ed elargizione dei soci e di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio, nonché ogni altro provento o risorsa proveniente da qualunque altra fonte e a qualsiasi titolo.

5.2 I Fondatori non possono ripetere le somme versate, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione. La quota di partecipazione dei soci fondatori e' "una tantum", di conseguenza il versamento annuale e' a discrezione del singolo socio fondatore con un minimo annuo di Euro  100,00 (cento virgola zero zero).

5.3 E’ fatto divieto alla Fondazione distribuire, anche indirettamente, ai Fondatori ed amministratori, eventuali eccedenze di gestione, fondi o qualsiasi altro introito.Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati dalla Fondazione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e comunque di attività ad esse direttamente connesse o destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento del patrimonio.

Art. 6 (Esercizio finanziario)

6.1 L’esercizio finanziario della Fondazione decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

6.2 Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione, con cui viene pianificata l’attività da svolgere nell’esercizio successivo.Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo d’esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le previsioni dell’art. 2423 e ss. del codice civile, ove compatibili, tenuto conto della peculiare attività svolta dalla Fondazione.Lo schema del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo d’esercizio sono redatti dal Presidente e trasmessi, almeno 30 giorni prima dell’adunanza, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori.Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere, mediante apposite relazioni, sullo schema del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo d’esercizio almeno 7 gg. prima dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione.Una volta approvati, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo d’esercizio sono trasmessi ai Fondatori.

6.3 Le eventuali eccedenze di gestione annuale sono destinate, con ordine di precedenza, a ripianare eventuali perdite, e quindi a finanziare gli investimenti ritenuti necessari per il perseguimento dei progetti della Fondazione. Il residuo è imputato a patrimonio.

6.4 Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o sia fatta a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7 (Membri della Fondazione)

Sono membri della Fondazione:

a) I Fondatori:* Provincia di Cremona* Comune di Ricengo* Comune di Romanengo* Comune di Madignano

* Comune di Capralba

* Comune di Camisano* Comune di Casale Cremasco-Vidolasco* Comune di Offanengo* Comune di Casaletto Vaprio* Comune di Pianengo* Comune di Crema* Comune di Cremosano* S.c.r.p. Societa' Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.* Associazione “ Amici di Villa Obizza “ - Associazione Daniele Verga* Ripamonti Costruzioni S.A.S. di F. Ripamonti* Lusardi Eugenio di Lusardi Agostino e Ivan - Snc* Idraulica Ferla Multiservice S.r.l.* Fantini Cosmi S.p.A.* Cammi Group SpA* Galligani Costruzioni Edili Srl* Tavole Cremasche* Strada Umberto, Arpini Angelo e Riboli Pier Ernesto quali titolari dello studio Associato "A.R.S. Architetti Associati"* Angelo Frosio * Luca Agostino Ghisetti * Silvio Diana* Giuseppe Bertesago

b) I Soci ordinari: persone fisiche, giuridiche o associazioni che contribuiscono in maniera rilevante, con speciali elargizioni o in diverso modo, al conseguimento dei fini sociali secondo i criteri e le tabelle approvati ogni anno dal Consiglio di Amministrazione;

c) I Soci benemeriti ( onorari ) : personalità di chiara fama nel campo della cultura e dell'arte, nonché associazioni o altre istituzioni.Ogni socio ordinario è tenuto al pagamento del contributo annuale determinato dal Collegio dei Fondatori su proposta del Consiglio direttivo.L'inadempimento degli impegni assunti comporta la perdita della qualifica di socio ordinario.

Art. 8 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente della Fondazione;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Segretario Generale;

d) il Collegio dei revisori;

e) il Collegio dei Membri della Fondazione.

Art. 9 (Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione)

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione.

9.2 Sono eleggibili a Consiglieri coloro che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382  del Codice Civile, in caso contrario essi decadranno dalla carica.

9.3 Il primo Consiglio d’Amministrazione è nominato, quanto ai primi  membri, dai Fondatori e quanto agli ulteriori membri che si ritenga opportuno nominare per integrare il numero dei consiglieri in carica, fino al detto limite massimo di nove, dagli amministratori stessi.La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, o per decadenza del Consiglio, ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

9.4 Il Consiglio d’Amministrazione nomina, anche in seno al proprio organo, un Segretario, tenuto a redigere i verbali delle adunanze da trascrivere in un apposito registro. In caso di assenza, le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del Consiglio d’Amministrazione.

9.5 Il Consiglio d’Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli attribuiti per legge o statuto ad altri organi della stessa.In particolare il Consiglio:

a) elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;

b) determina i poteri del Presidente e del Vicepresidente;

c) determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;

d) redige, entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato da una relazione sulla gestione; redige ed approva, entro il mese di novembre di ogni anno, il bilancio preventivo per il successivo esercizio; delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, nel rispetto degli scopi della Fondazione e sentiti, eventualmente, Comitati Tecnici all'uopo nominati;

e) amministra il patrimonio della Fondazione;

f) delibera sull'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari nel rispetto della normativa vigente;

g) stabilisce l'ammontare del contributo annuale dovuto dai soci, in base al bilancio preventivo; assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa vigente; h) nomina il Segretario Generale;

i) cura l'organizzazione della Fondazione e l'attuazione dei suoi compiti istituzionali, promuovendo le opportune iniziative;j) delibera in merito all'ammissione dei soci ordinari;

l) delibera l’estinzione della Fondazione e la destinazione del patrimonio conformemente a quanto previsto dal successivo Art.15.  

Art. 10 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno, e comunque ogni qualvolta lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti, nonché dal Collegio dei Membri della Fondazione.  Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata a.r., ricevuta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o mediante telefax o e-mail inviato almeno dieci giorni prima.

10.2 Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.I verbali di ciascuna riunione devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico.

Art. 11 (Presidenza e Vicepresidenza)

11.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio stesso nella prima riunione che segue la costituzione; dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.In caso di dimissioni, morte o recesso per qualsiasi causa, il nuovo Presidente è nominato dal Consiglio, fra i suoi membri; dura in carica per il periodo restante del triennio ed e' rieleggibile.Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri con il medesimo criterio; egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi di ogni genere e grado (ivi comprese le procedure arbitrali).

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta o in via generale. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del medesimo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure e deleghe per il compimento di singoli atti e/o categorie di atti anche a persone estranee alla Fondazione, di compromettere per arbitri, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta o in via generale.

11.6 Fra i membri del Consiglio di Amministrazione può essere altresì nominato un Presidente Onorario.

Art. 12 (Collegio dei Membri della Fondazione)

12.1 Il Collegio dei Membri della Fondazione è costituito da tutti i soci della fondazione (Soci fondatori, Soci ordinari e Soci benemeriti) e si riunisce almeno una volta l'anno. Esso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. 

12.2 Il Collegio dei Membri formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

12.3 Il Collegio è presieduto dal Presidente della fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della fondazione stessa.

12.4 Il Collegio dei Membri può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di partecipanti alla fondazione, i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni od enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della fondazione nel loro Stato ovvero alla fondazione medesima.

12.5 Spetta al Collegio:- nominare le cariche sociali ed il Collegio dei Revisori dei conti;- prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio e della relazione sulla gestione.

Art. 13 (Presidenza e Vicepresidenza del Collegio dei Membri della Fondazione)

13.1 Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci ed è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 Il Collegio è inoltre convocato quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, indicante gli argomenti che si desidera vengano inseriti all'ordine del giorno.

13.3 Il Collegio è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, con raccomandata, contenente gli argomenti da discutere, inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.  In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma, telefax, e-mail, od altra comunicazione scritta con almeno cinque giorni di preavviso.

Art. 14 (Segretario Generale/Direttore della Fondazione)

14.1 Il Segretario Generale è nominato per la prima volta dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione tenuta dallo stesso fino a revoca o dimissioni, fra i suoi membri.

14.2 Egli collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione ed agli eventuali comitati.

14.3 Il Segretario Generale, esercita inoltre i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta o in via generale;  predispone gli schemi di bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, nonché di relazione sulla gestione; dirige e coordina gli uffici della Fondazione; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, svolgendo le funzioni di segretario.

Art. 15 (Il Collegio dei Revisori dei conti)

15.1 Il Collegio dei Revisori è l’organo di vigilanza della Fondazione.

15.2 Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra professionisti di riconosciuta competenza ed esperienza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il controllo contabile e dura in carica per tre esercizi.

15.3. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dai soci Fondatori e possono essere riconfermati.

15.4 Si applicano ai Revisori le cause d’ineleggibilità e decadenza previsti dall’art. 2399 c.c.

15.5 Il Collegio dei Revisori vigila sulla corretta amministrazione della Fondazione e sul rispetto delle norme legislative e statutarie. Provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la tenuta delle scritture contabili, esprime il parere, mediante apposite relazioni, sullo schema del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo d’esercizio e redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione. I revisori assistono, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione e possono, in qualsiasi momento, accedere alla contabilità della Fondazione ed esaminare i relativi documenti.

15.6 Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni conseguenti del medesimo esercizio, decade dalla carica.

Art. 16 (Gratuità delle cariche)

16.1 Tutte le cariche sono gratuite.

16.2 E’ fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, e documentate, nella misura stabilita dal Consiglio d’Amministrazione.

16.3 Al Collegio dei Revisori spetta un compenso, stabilito dal Consiglio d’Amministrazione, sulla base dei minimi tariffari professionali.

Art. 17(Scioglimento)

17.1 La Fondazione si estingue se lo scopo si è esaurito o diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e comunque nei casi stabiliti dal codice civile.

17.2 In caso d’estinzione, per qualsiasi causa determinata, i beni residui, in sede di liquidazione, saranno devoluti a persone giuridiche, senza fini di lucro, che svolgono attività similari a quelle della Fondazione ed a fini di pubblica utilità, sempre nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche.

17.3 Il Consiglio d’Amministrazione nomina un liquidatore che proceda alle attività di liquidazione secondo le modalità previste dalla legge. Può essere nominato liquidatore anche un componente del Consiglio d’Amministrazione uscente.

Art. 18 (Albo dei Soci benemeriti)

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con delibera motivata e presa a maggioranza, attribuire la qualifica temporanea o perpetua di Socio benemerito a coloro - persone fisiche o Enti, anche di fatto - che abbiano acquisito nei confronti della Fondazione particolari benemerenze, in considerazione del sostegno, alla stessa prestato, di ordine materiale o spirituale.A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, presso la sede della Fondazione, l'Albo dei Soci benemeriti.

Art. 19 (Comitati tecnici e scientifici)

Con deliberazione del Consiglio possono essere costituiti Comitati tecnici o scientifici composti da persone particolarmente esperte sulle materie e sui problemi connessi agli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 2, con il compito di esprimere il proprio parere e fornire la propria assistenza tecnica sulle questioni agli stessi sottoposte.

Art. 20 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto, si rinvia ai principi generali, alle norme del codice civile ed altre leggi applicabili in materia.

 

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